Fatturazione elettronica - avviso ai fornitori

Pubblicata il 23/11/2015

Comunicazione del Codice identificativo dell’ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
 
In ottemperanza a tale disposizione, questa Unione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.
 
Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
 
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
 
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
 
Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate fatture elettroniche è il seguente:
 
UFQ95W
 
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:
 
  • il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto dalla vigenti norme in tema di contratti pubblici / tracciabilità dei flussi finanziari;
  • il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;
  • il numero della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno.
 
Appare in proposito opportuno ricordare che la presenza del CIG e del CUP nelle fatture elettroniche è resa comunque obbligatoria dal DL 66/2014.
 
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it .
 

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